(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le aziende del servizio sanitario regionale devono bandire i concorsi per titoli ed esami riservando il trenta per cento dei posti al personale interno come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, Art. 1, comma 2. Nell'ambito di tale riserva, una quota non inferiore al trenta per cento e' destinata esclusivamente a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno prestato servizio a tempo determinato presso le aziende del servizio sanitario regionale o policlinici per un periodo non inferiore dodici mesi e che, alla data dell'emanazione dei bandi di concorso, non risultano gia' dipendenti a tempo indeterminato presso aziende del servizio sanitario nazionale o policlinici. 2. I posti riservati non assegnati al personale interno sono attribuiti al personale che ha prestato servizio a tempo determinato.