(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    1.  Le  aziende del servizio sanitario regionale devono bandire i
concorsi per titoli ed esami riservando il trenta per cento dei posti
al  personale  interno come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica  27 marzo  2001,  n.  220, Art. 1, comma 2. Nell'ambito di
tale  riserva,  una  quota  non  inferiore  al  trenta  per  cento e'
destinata  esclusivamente  a  coloro  che,  alla data dell'entrata in
vigore   della  presente  legge,  hanno  prestato  servizio  a  tempo
determinato  presso  le  aziende  del  servizio sanitario regionale o
policlinici per un periodo non inferiore dodici mesi e che, alla data
dell'emanazione  dei bandi di concorso, non risultano gia' dipendenti
a tempo indeterminato presso aziende del servizio sanitario nazionale
o policlinici.
    2.  I  posti  riservati  non  assegnati al personale interno sono
attribuiti al personale che ha prestato servizio a tempo determinato.